Nuovo capitolo nella vicenda che ha portato alla sospensione della gara tra Licata e Città di San Vito Lo Capo. Il match, disputato lo scorso 22 febbraio e valido per la 23ª giornata del girone A di Eccellenza siciliana, si era infatti fermato dopo i primi 45 minuti in seguito alla decisione della formazione ospite di non fare rientro in campo, adducendo come motivazione una situazione di particolare tensione venutasi a creare durante il rientro negli spogliatoi. Le due società erano poi intervenute attraverso comunicati ufficiali per fare chiarezza su quanto avvenuto. 

Sulla vicenda si è ora espresso il Giudice Sportivo, che ha deciso di trasferire il fascicolo alla Procura Federale. Di seguito il comunicato completo: 

GARE DEL 22/ 2/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 22/ 2/2026 LICATA CALCIO - CITTA DI SAN VITO LO CAPO
1-0 Sospesa al 45° del p.t.; Ricorso Città di San Vito Lo Capo e Licata Calcio:
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.404 del 24.02.2026:
-esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
-rilevato che l'arbitro disponeva la sospensione dell'incontro al termine del primo tempo, durante l'intervallo, a seguito di incidenti intercorsi tra tesserati delle due società;
-osservato che nel rapporto arbitrale si dà atto della sospensione della gara senza tuttavia riportare la descrizione analitica dei fatti,
l'indicazione del soggetti coinvolti, né elementi idonei a consentire la
ricostruzione della dinamica degli episodi e l'accertamento delle eventuali responsabilità;
-preso atto che entrambe le società hanno proposto rituale ricorso avverso la mancata omologazione della gara, formulando contrapposte richieste in ordine all'esito della gara e depositate, successivamente, ulteriori memorie difensive riportandosi a i quanto richiesto in atto introduttivo;
Comunicato Ufficiale n. 429 del 6 Marzo 2026
-considerato che, ai sensi dell'art.61 del C.G.S., i rapporti arbitrali costituiscono fonte privilegiata di prova;
-ritenuto che, allo stato degli atti, non risultano elementi sufficienti per accertare eventuali responsabilità ai sensi dell'art.6 del C.G.S., né per valutare l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.10 del C.G.S.;
-rilevato che il Giudice Sportivo decide sulla base degli atti ufficiali e non dispone di autonomi poteri istruttori
o investigativi;
-considerato che l'accertamento di eventuali condotte disciplinarmente rilevanti rientra nella competenza della Procura Federale ai sensi dell'art.118 e ss. del C.G.S.;

Si delibera:
-di riunire i ricorsi proposti dalle due società in quanto connessi;
-di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza in ordine ai fatti verificatisi
durante l'intervallo della gara in epigrafe;
-di sospendere ogni decisione in merito all'omologazione della gara e ai ricorsi proposti, nelle more delle determinazioni della Procura Federale.
Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale e le comunicazioni di rito alle società interessate". 

Sezione: Mondo Dilettanti / Data: Ven 06 marzo 2026 alle 14:45
Autore: Rocco Cristarella
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