Sono state rese note le motivazioni con cui ill Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Reggina contro il Messina, oltre che nei confronti di Davis Justin Leigh, legale rappresentante del club. 

Il provvedimento, di cui sono state rese note le motivazioni sul sito della FIGC, chiude di fatto il procedimento avviato dalla società amaranto, che aveva segnalato presunte irregolarità nella gestione della stagione sportiva in corso (iscrizione e tesseramenti) della squadra giallorossa. Nel ricorso, la Reggina chiedeva sanzioni nei confronti di quest'ultima, ritenendo che tali presunte violazioni avessero arrecato un danno non solo alla formazione calabrese, ma anche alle altre squadre del girone I.

Secondo quanto chiarito nella, l’ordinamento della giustizia sportiva si basa su un doppio binario: da un lato le controversie strettamente sportive, legate a gare, risultati e classifiche. Dall’altro i procedimenti disciplinari, che possono essere avviati soltanto su iniziativa della Procura federale.

Nel caso specifico, il Tribunale ha fatto notare che non c’era alcun procedimento disciplinare aperto dalla Procura. Inoltre, eventuali problemi legati a iscrizioni ai campionati o tesseramenti andavano contestati entro i tempi e con le procedure previste dai regolamenti. Per questo motivo, la decisione si è fermata solo alla questione dell’ammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle accuse mosse dagli amaranto e senza prendere provvedimenti che potessero cambiare classifiche o attribuire responsabilità disciplinari.

Il comunicato ufficiale del TFN

"Il ricorso è inammissibile. "Il nuovo Codice di giustizia sportiva ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo [...] dall'altra il Giudice federale [...] che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi." L'art. 118, co. 1, CGS a sua volta, riserva in via esclusiva al Procuratore federale "l'actione disciplinare [...]". Già da una prima lettura, deve escludersi che nella vicenda in esame si sia in presenza di un procedimento disciplinare instaurato su "deferimento del Procuratore federale" [...] Il riscontro di tale verifica è negativo. L'accertamento di violazioni disciplinari [...] può conseguire solo all'esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale, cui l'art. 118 CGS riserva in via esclusiva l'actione disciplinare. Tuttavia anche a volere ritenere che le parti abbiano inteso sottoporre alla cognizione di questo tribunale una situazione giuridicamente protetta (art. 30 CGS CONI), manca la prova che il ricorso sia stato proposto entro i trenta giorni dalla conoscenza del fatto".

"Alla stessa conclusione si perverrebbe qualora si volesse superare il dato formale e ritenere che con il ricorso si siano voluti impugnare gli atti di iscrizione, i tesseramenti e finanche la stessa affiliazione [...] era sicuramente ampiamente decorso, per la ricorrente e le intervenute in adesione, il termine di trenta giorni per impugnare l'iscrizione al campionato e i tesseramenti [...] La natura assorbente dei rilievi che precedono rende pleonastico l'esame di ogni altra questione riferita alla legittimazione attiva e passiva delle parti coinvolte, oltre che superflua la trasmissione del fascicolo alla Procura federale, già attinta, per i medesimi fatti [...] Da ultimo, esclusa la temerarietà della intrapresa azione, stante la particolarità della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del procedimento".

Sezione: News / Data: Gio 21 maggio 2026 alle 20:30
Autore: Francesca Melillo
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