21 Marzo 2023

Casatese-Alcione Milano, la gara non sarà ripetuta: è ufficiale

La decisione finale e le motivazioni del Giudice Sportivo

Alcione Milano

Termina con un nulla di fatto il reclamo esposto dalla Casatese che, dopo la sconfitta casalinga per 2-0 in favore dell’Alcione Milano, aveva chiesto di ripetere la gara per errore tecnico dell’arbitro. Pochi istanti fa però, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha confermato la validità del match di Serie D.

Come dichiarato dal Giudice Sportivo quindi – di seguito è presente il comunicato – la gara tra Alcione Milano e Casatese non verrà rigiocata. Resta lo 0-2 in favore degli ospiti e, inoltre, i padroni di casa dovranno pagare le spese per il reclamo presentato.

Casatese calcio

Casatese-Alcione Milano, la gara non si ripete: i motivi del Giudice Sportivo

Di seguito la disposizione ufficiale del Giudice Sportivo, arrivata nel pomeriggio di martedì 21 marzo:

  • Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla USD CASATESE CALCIO con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere annullato la segnatura di una rete su calcio di rigore per, a detta della reclamante, segnalazione di una posizione di fuorigioco e si chiede di disporne la ripetizione;
  • esaminata le controdeduzioni fatte pervenire dalla ALCIONE MILANO, che propone una diversa lettura della medesima fattispecie;
  • esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, né le allegazioni istruttorie prodotte sono in grado di offrire alcuna concreta evidenza della fattispecie prospettato, rilevato come, al contrario, il direttore di gara, con proprio supplemento di referto inviato su richiesta del Giudice Sportivo, abbia ricostruito puntualmente le modalità che hanno condotto all’annullamento della rete e alla successiva ripresa del gioco con un calcio di punizione indiretto;

Per questi motivi, il Giudice ha deliberato

  1. di respingere il reclamo;
  2. 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: USD CASATESE CALCIO – ALCIONE MILANO 1952 0- 2;
  3. 3) di addebitare sul conto della USD CASATESE CALCIO il contributo di reclamo”.