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Cannara-Sestese, il giudice sportivo respinge il ricorso dei toscani: confermato il risultato di 3-1

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Arrivata la decisione del giudice sportivo: il reclamo della Sestese, riguardante la partita di domenica scorsa contro il Cannara, è stato respinto.

Nella giornata di oggi è arrivata la tanto attesa decisione del Giudice Sportivo in merito al reclamo mosso dalla Sestese, riguardante la partita di domenica 1 giugno contro il Cannara. La gara, valevole per la semifinale di ritorno degli Spareggi Nazionali di Eccellenza, è stata vinta dagli umbri ai calci di rigore, dopo il 3-1 dei tempi regolamentari.

Il Cannara, vittorioso anche nella gara d’andata per 1-0, grazie a questa vittoria ha quindi staccato il pass per la finalissima che potrebbe regalargli la Serie D. Tuttavia, nella giornata di ieri, la Sestese ha fatto pervenire al giudice sportivo un preannuncio di reclamo, segnalando una presunto errore tecnico da parte del Direttore di gara.

A detta dei toscani, il Direttore di gara non avrebbe consentito loro di effettuare la sesta sostituzione aggiuntiva, durante i tempi supplementari. La Sestese ha quindi chiesto l’annullamento e la ripetizione dell’incontro.

Nella giornata di oggi è quindi arrivata la decisione ufficiale del Giudice sportivo. Esaminato il reclamo e gli atti ufficiali di gara, quest’ultimo ha tuttavia deciso di respingere il ricorso dei toscani. La motivazione dietro questa decisione è da ricercare nel fatto che i toscani avrebbero chiesto di effettuare la sostituzione in maniera indebita. Solo, ossia, dopo il triplice fischio da parte del Direttore di gara, al termine dei tempi supplementari e prima dei rigori.

Sestese, reclamo respinto: il comunicato ufficiale del Giudice sportivo

Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dalla LND, in cui il Giudice sportivo respinge il preannuncio di reclamo da parte della Sestese.

CANNARA – SESTESE CALCIO SSD.AR.L.

Il Giudice Sportivo

  • letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SESTESE CALCIO SSD con il quale si richiede di disporre l’annullamento della gara in oggetto e la conseguente ripetizione della stessa per un presunto errore tecnico del Direttore di gara che non avrebbe consentito alla reclamante di effettuare, nel corso dei tempi supplementari, la sesta “sostituzione aggiuntiva” di cui al CU 492 LND del 20/05/2025
  • lette le controdeduzioni presentate dalla società ASD CANNARA
  • letti gli atti ufficiali di gara, corredati da supplemento di rapporto richiesto da codesto Giudice Sportivo, dai quali si deduce che il Direttore di gara non ha consentito, alla società Sestese Calcio la sostituzione del calciatore n o 3 Cucinotta Emanuele con il calciatore n o 17 Robi Giorgio, perché effettuata indebitamente, solo dopo il triplice fischio finale della gara, una volta terminati i tempi supplementari, in vista dei tiri di rigore, quindi in violazione della Regola 10 punto 3, rubricato “l Tiri di Rigore”, del Regolamento del Giuoco del Calcio ai sensi del quale “ad eccezione di un calciatore di riserva che sostituisce un portiere che non è in condizione di continuare, soltanto i calciatori presenti sul terreno di gioco, o temporaneamente fuori del terreno di gioco (per infortunio, per regolarizzare equipaggiamento, etc.) al termine della gara hanno titolo a eseguire i tiri“;
  • Considerato che in virtù di quanto sopra descritto non sussistono i presupposti di cui all’art 10 comma 5 lett.c) del CGS;

p.Q.M.

Delibera

  1. di respingere il reclamo;
  2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Cannara – Sestese: 3-2 DTR;
  3. di addebitare il contributo di reclamo sul conto della SESTESE CALCIO SSD.