26 Ottobre 2023

RG Ticino-Città di Varese, respinto il ricorso dei padroni di casa: si resta sul 2-2

I padroni di casa presentarono il ricorso lo scorso 12 ottobre in merito alla posizione del tesserato biancorosso Enzo Cassano

Ticino

RG Ticino-Città di Varese rimane sul punteggio di 2-2. Respinto il ricorso presentato dai padroni di casa in merito alla posizione del tesserato biancorosso Enzo Cassano, portiere 19enne cresciuto nelle giovanili della Pro Patria. Le due squadre militano nel girone A di Serie D.

RG Ticino: “La società si rimette alle decisioni degli organi competenti”

Tutto è partito lo scorso 12 ottobre, quando l’RG Ticino ha presentato ricorso in merito al tesseramento di Enzo Cassano, portiere 19enne del Città di Varese. “la società RG Ticino comunica di aver presentato ufficialmente ricorso al Giudice Sportivo relativamente alla gara di domenica 8 ottobre con il Città di Varese, 7ª giornata del campionato di Serie D”.

In seguito ad alcune verifiche è stata riscontrata una presunta irregolarità nel tesseramento di un calciatore del Città di Varese. La società si rimette alle decisioni degli organi competenti“.

RG Ticino-Città di Varese, si resta sul 2-2

Quindi il ricorso respinto. Di seguito il messaggio diramato dal club biancorosso.

“Città di Varese comunica che il reclamo della società RG Ticino, in riferimento alla posizione del tesserato biancorosso Enzo Cassano, è stato respinto. Viene quindi omologato il risultato finale di 2-2.

Rg Ticino
Fonte foto: profilo Facebook Asd RG Ticino

Nel comunicato si legge: “…rilevato che, con dichiarazione del 12 ottobre 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore CASSANO ENZO, nato il 12/11/2004, risulta essere regolarmente tesserato per la società CITTA’ DI VARESE S.R.L. dal 30 agosto 2023 (prestito dalla società Aurora Pro Patria 1919).

Bra Montanaro

Delibera: di respingere il reclamo; di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2; di addebitare il contributo di reclamo sul conto della S.S.D. RG TICINO S.R.L.”