29 Novembre 2023

Serie D, nuova per gli allenatori: potranno allenare un’altra squadra nella stessa stagione

In Serie D, per gli allenatori esonerati potranno riprendere subito ad allenare, le condizioni

Nuova regola nel mondo del calcio riguardante gli allenatori. L’allenatore se esonerato entro il 30 Novembre, potrà nella stessa stagione guidare la panchina di un’altra squadra, purché di un altro Girone. Questa è una grande svolta ma soprattutto un aiuto per gli allenatori.

Di cosa tratta la nuova regola

Svolta storica nel mondo del calcio. Arriva un aiuto per gli allenatori, in particolar modo del campionato di Serie D. Dalla scorsa stagione, infatti, un allenatore esonerato entro il 30 novembre potrà riprendere ad allenare, nella medesima stagione, un’altra squadra. Quest’ultima, però, deve partecipare ad un girone o ad un campionato diverso, rispetto a quello dell’ultima società allenata dall’allenatore esonerato.

Campese Rio Marina
LND

Regola per gli allenatori: il regolamento

Un regola in vigore già dalla scorsa stagione ma che è stata usata anche in questa annata (come nel caso di Pulzetti), ecco cosa dice: “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, La Lega Nazionale Dilettanti e L’Associazione Italiana Allenator Calcio hanno firmato martedì 11 ottobre un protocollo d’intesa che si può definire storico“, esordisce la nota ufficiale.

Infatti da questa stagione: l’allenatore/allenatrice esonerato/a prima del 30 novembre 2022 da una società associata alla LND o da società di Puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello a cui partecipava la società che ha esonerato il tecnico“.

Nuova regola allenatori FIGC

Tale deroga non opera per gli allenatori/allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti alla attività giovanile di base. La disposizione verrà tempestivamente pubblicata in un apposito Comunicato Ufficiale LND (in modifica del punto 14 lettera (f) C.U. n. 1 LND)“.