Clamoroso, si rigioca Partinicaudace-Licata: la decisione del Giudice Sportivo
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Licata, il Giudice Sportivo respinge il ricorso: il match contro il Partinicaudace dovrà essere ripetuto. Il comunicato.
Settimana movimentata per il Licata, che aveva presentato ricorso dopo la gara contro il Partinicaudace.
Secondo la società gialloblù infatti, la distinta della squadra neroverde non era regolare: il Partinicaudace avrebbe inserito più giocatori del consentito, superando il numero massimo previsto dal regolamento.
Il Licata chiedeva quindi la vittoria a tavolino, sostenendo che si trattasse di una violazione chiara delle norme. Dall’altra parte, il Partinicaudace ha spiegato che si è trattato soltanto di un errore di compilazione, che non ha avuto effetti sul risultato della gara.
Dopo aver valutato le versioni di entrambe le società, il Giudice Sportivo ha optato per la ripetizione della gara. Il Partinicaudace inoltre, riceverà una multa di 300 euro, con la sospensione del dirigente accompagnatore Mario Tinervia fino al 20 novembre 2025.
Il Licata invece, si accollerà le spese di procedura per la mancata approvazione del ricorso effettuato.
Di seguito il comunicato e la decisione del Giudice Sportivo.
Licata, il comunicato del Giudice Sportivo
La nota del Giudice Sportivo inizia così: “Ricorso Licata Calcio Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.124 del 14.10.2025,con ricorso ritualmente proposto la Società Licata Calcio segnala la irregolare compilazione della distinta di gara della società Partinicaudace in quanto nella stessa venivano inseriti n.21 calciatori rispetto a quelli previsti dal C.U. n.1 del 01.07.2025 dove vengono previsti un massimo di 9 calciatori di riserva. Per tali motivi la società ricorrente chiede la perdita della gara perla società Partinicaudace.”
La decisione: “Tuttivia, questo Giudice sportivo non può ignorare quanto autorevolmente affermato dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale con la sua decisione 0005/CSA-2003-2004. la quale, a proposito di una fattispecie analoga a quanto contestato dalla società ricorrente, ha ben richiamato una decisione del Collegio di Garanzia del CONI del 10.04.2018 n.19. ha ritenuto che la errata compilazione della distinta di gara con l’inserimento di calciatori in numero superiore a quelli consentiti rappresenta un fatto che per sua natura non appare valutabile con criteri esclusivamente tecnici e, quindi, in mancanza di una specifica previsione autorizza questo Organo di Giustizia sportiva all’applicazione dell’art.10, comma 5, del C.G.S. il quale prevede alcune possibilità decisionali in merito alle gare irregolari.”
La nota termina così: “Questo Giudice, uniformandosi con quanto deciso autorevolmente dagli Organi di Giustizia sportiva nazionale, delibera: -di respingere il ricorso proposto dalla società Licata Calcio addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.; -la ripetizione della gara 1959 Particiaudace – Licata Calcio; -di infliggere l’ammenda di € 300 alla società Partinicaudace; -di infliggere al dirigente accompagnatore della società Partinicaudace, Tinervia Mario, la sanzione dell’inibizione fino al 20/11/2025.”

