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Calcioscommesse, la FIGC sanziona cinque ex calciatori: ci sono anche Altobelli e Davì

Ripescaggio situazione play off

Condanne per diversi ex calciatori. Tra di loro anche l’ex Cagliari Marco Sau

La Procura Federale della FIGC ha emesso diverse sanzioni nei confronti di cinque ex calciatori – Ernesto Addazio, Daniele Altobelli, Guido Davì, Pietro Martino e Marco Sau – per violazioni legate a scommesse su eventi calcistici ufficiali, anche durante periodi in cui erano tesserati. Le sanzioni vanno da 6.000 a 25.000 euro di ammenda e fino a 22 mesi di squalifica, in parte commutabili in programmi terapeutici e attività educative. Le violazioni riguardano scommesse su gare FIGC e UEFA.

Calcioscommesse, la squalifica per Altobelli del Terracina

Daniele ALTOBELLI, attualmente tesserato per la società A.S.D. Terracina 1925 per la
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle
norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la
violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

  • n. 1 scommessa in data 7 maggio 2022 (quando era tesserato per la S.S. Juve Stabia), attraverso
    il conto giochi n. 79900169 da lui stesso aperto con il concessionario Reel Italy LTD, avente ad
    oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (Serie A);
  • n. 104 scommesse dal 22 novembre 2022 al 7 maggio 2023 (quando era tesserato per la S.S.
    Juve Stabia), attraverso il conto giochi n. 4805051109395027 da lui stesso aperto con il
    concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati
    nell’ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro), nell’ambito della UEFA (campionati di
    calcio professionistici europei e competizioni UEFA) e nell’ambito FIFA;

La condanna a Guido Davì del Nardò

Guido DAVI’, attualmente tesserato per la società A.C. Nardò S.r.l., per la violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti
federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione
dell’articolo 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

  • n. 72 scommesse dal 6 agosto 2022 al 18 novembre 2023 (quando era tesserato per la U.S.
    Pistoiese 1921), attraverso il conto giochi n. 74201BH da lui stesso aperto con il concessionario
    William Hill Malta, aventi ad oggetto risultati relativi anche ad una gara [Caratese – Piacenza
    del 20 settembre 2023] della competizione (Serie D) in cui militava la sua squadra;