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Folgore Caratese, accolto il ricorso contro la Nuova Sondrio: vittoria a tavolino e +7 sulle inseguitrici

Folgore Caratese ricorso

Accolto il reclamo del club brianzolo per la posizione irregolare di Ferreira: 3-0 a tavolino e fuga in classifica

La Folgore Caratese incassa una vittoria pesantissima anche fuori dal campo. Il Giudice Sportivo ha infatti dato ragione al club brianzolo, accogliendo il reclamo presentato dopo la gara contro la Nuova Sondrio e assegnando il 3-0 a tavolino ai rossoblù.

Il provvedimento nasce da un’irregolarità riscontrata nella sfida valida per l’ultima giornata del girone d’andata. La formazione valtellinese aveva utilizzato Ramiro Fabian Ferreira Mino, calciatore che risultava ancora soggetto a una giornata di squalifica non scontata. Il giocatore era subentrato nel corso del secondo tempo, nonostante non avesse titolo per prendere parte all’incontro.

La Nuova Sondrio aveva provato a difendersi sostenendo che la presenza del tesserato fosse stata estremamente limitata e priva di reale incidenza sul gioco. Una linea che però non ha convinto gli organi di giustizia sportiva. Gli stessi hanno ribadito come una squalifica debba essere rispettata in modo pieno ed effettivo, senza possibilità di interpretazioni o eccezioni legate alla durata dell’impiego in campo.

Secondo quanto stabilito, Ferreira Mino non aveva ancora scontato la sanzione inflittagli in precedenza, poiché nel frattempo aveva cambiato società senza disputare gare ufficiali. Di conseguenza, il suo utilizzo è stato giudicato contrario alle norme vigenti. Oltre alla sconfitta per 0-3 inflitta alla Nuova Sondrio, il Giudice Sportivo ha disposto un’ulteriore giornata di stop per il calciatore. La Folgore Caratese non dovrà sostenere alcun costo per il reclamo presentato.

Folgore Caratese

La sentenza del Giudice Sportivo

Di seguito, il comunicato del Giudice Sportivo.
Il Giudice Sportivo,

  • esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla US Folgore Caratese ASD, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Ramiro Fabian Ferreira Mino, in quanto inserito nella distinta di gara con il numero 16 e subentrato al 49° minuto del secondo tempo di gioco, benché al medesimo fosse stata comminata una squalifica per una gara – di cui al C.U. n. 93 dell’11 dicembre 2025, emesso dal Comitato Regionale Calabria per le gare disputate con la Rossanese nel Campionato di Eccellenza, girone A – “per recidività in ammonizione”.
  • lette le memorie difensive della Nuova Sondrio Calcio SSDARL, con le quali si eccepisce l’infondatezza del ricorso, poiché, a detta della resistente, il calciatore avrebbe preso parte alla gara per “soli circa 40 secondi, durante i quali non partecipava attivamente ad alcuna delle azioni di gioco svoltesi in tale brevissimo frangente, non entrando mai in possesso del pallone”. In particolare, a sostegno della propria tesi, si allegano alcune pronunce degli organi di giustizia sportiva volte ad affermare la preminenza del merito sportivo. Rappresentato dal risultato maturato sul campo, rispetto ad elementi formali, idonei ad esprimere una effettiva incidenza sullo sviluppo del gioco e, pertanto, non in grado di compromettere la regolarità della gara, per lo più (e invero) riferibili a fattispecie distinte da quella di cui è causa.
  • rilevato come sia pacifico che la squalifica comminata al calciatore Ramiro Fabian Ferreira Mino in data 11 dicembre 2025 non sia stata dal medesimo scontata, avendo egli risolto in data 12 dicembre 2025 il proprio contratto di lavoro sportivo con la Rossanese, con conseguente svincolo, ed avendo effettuato il nuovo tesseramento per la Nuova Sondrio Calcio SSDARL solo in data 19 dicembre 2025. Non avendo, nel frattempo, partecipato ad alcuna gara ufficiale e non avendo, pertanto, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, titolo a partecipare alla gara di cui in epigrafe.
  • rilevato come il calciatore squalificato sia privo, per l’intera durata della squalifica, del titolo sportivo a partecipare alla gara. Conseguentemente, non possa prendervi parte in alcuna forma, tanto che il solo inserimento nella distinta di gara non consente di considerare come scontata la squalifica.
  • rilevato come, per la piena tutela della regolarità delle competizioni, le sanzioni sportive debbano essere eseguite in maniera effettiva e non eludibile, nel rispetto della certezza e dell’uniforme applicazione delle regole, oltre che della parità di trattamento tra le società, cui farebbero difetto una lettura interpretativa che ammettesse presenze “puramente formali” sul terreno di gioco, svuotando la sanzione di contenuto.

La decisione

Delibera:

  1. di accogliere il reclamo;
  2. di infliggere alla Nuova Sondrio Calcio SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
  3. di infliggere al calciatore Ramiro Fabian Ferreira Mino la squalifica per una ulteriore gara, oltre a quella già comminata e non scontata, per violazione dell’art. 9 CGS;
  4. di non addebitare la tassa di reclamo.

La situazione in classifica

Grazie a questa decisione, la squadra di Carate Brianza consolida la vetta della classifica, salendo a quota 41 punti dopo 19 partite, con un ruolino di 12 vittorie, 5 pareggi e sole 2 sconfitte. I gol realizzati sono 29, quelli subiti 14. Il vantaggio su Chievo Verona e Brusaporto sale così a sette lunghezze.