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Pagamento in ritardo a Piscitella: NovaRomentin penalizzata di un punto

Novaromentin penalizzazione

Crediti foto: Profilo Facebook Ancona

Novaromentin, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha inflitto un punto di penalizzazione per il ritardo nel pagamento a Giammario Piscitella.

La NovaRomentin dovrà scontare un punto di penalizzazione nella stagione attuale. Questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che si è espresso in merito a un lodo arbitrale emesso il 6 Maggio 2025.

Il club – entro trenta giorni dal provvedimento – avrebbe dovuto provvedere a corrispondere al calciatore Giammario Piscitella le somme dovute. Il pagamento è stato effettuato, ma in ritardo. Precisamente il 10 Luglio 2025.

La difesa del club ha prima chiesto l’archiviazione del caso durante la fase istruttoria, allegando il bonifico effettuato. Successivamente, però, la Procura Federale ha chiesto la penalizzazione di un punto come pena per la società piemontese.

Il tutto si è risolto con la decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha dato ragione alla Procura, infliggendo, quindi, il punto di penalizzazione alla Novaromentin: una sanzione da scontare nell’attuale stagione sportiva.

Novaromentin, ufficiale la penalizzazione: il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale

La Novaromentin dovrà scontare un punto di penalizzazione per non aver corrisposto – nei termini stabiliti – l’emolumento chiesto dal calciatore Giammario Piscitella. Di seguito una parte del dispositivo della sentenza del TFN:

Dall’esame degli atti istruttori questo Tribunale ritiene accertata la responsabilità della società deferita.
É circostanza pacifica e non contestata che la società SSD Novaromentin Srl non abbia provveduto al pagamento in favore del calciatore Giammario Piscitella della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 6 maggio 2025 e notificato in data 8 maggio 2025.


Il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la LND doveva essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024). Ne consegue la responsabilità della società SSD Novaromentin Srl, che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023).

Ai fini sanzionatori, va applicato il principio dell’inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU, dec. n. 12/2024-2025) in quanto, per l’ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, come tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025). Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene proporzionata la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale nei confronti della società SSD Novaromentin Srl.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SSD Novaromentin Srl la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.