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Lite Canosa-Barletta, Strambelli e Di Jeva squalificati fino al 15/09

Lite Canosa-Barletta, il verdetto del giudice sportivo: Nicola Strambelli e Stefano Di Jeva squalificati fino al 15/09.

È arrivato oggi il verdetto del Giudice Sportivo in merito alla rissa scoppiata durante il triangolare tra Canosa, Barletta e Molfetta, che ha visto protagonisti Nicola Strambelli e Stefano Di Jeva. L’episodio, avvenuto durante la sfida tra Canosa e Barletta, ha costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro al 22° minuto di gioco.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, la scintilla sarebbe scoccata già al 12° minuto, quando Strambelli — ex di turno molto atteso — avrebbe afferrato Di Jeva per il collo. La reazione del giocatore del Barletta non si è fatta attendere: un pugno sferrato in risposta ha fatto degenerare la situazione.

Dopo aver esaminato i fatti, il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica di entrambi i calciatori fino al 15 settembre.

Stefano Di Jeva sarà quindi costretto a saltare l’esordio in Coppa Italia contro il Ferrandina, in programma il 24 agosto, oltre alle prime due giornate di campionato contro Virtus Francavilla (7 settembre) e Fidelis Andria (14 settembre).

Più lunga l’assenza per Nicola Strambelli, che salterà le prime quattro giornate di Eccellenza Pugliese. Il Canosa dovrà fare a meno del suo fantasista contro Massafra (31 agosto), Foggia Incedit (4 settembre), Atletico Racale (7 settembre) e Novoli (14 settembre).

Strambelli Barletta interna
Credits: Luigi Dicorato

Lite Canosa-Barletta: il comunicato del Giudice Sportivo

Il GST, esaminati gli atti ufficiali rilevato:

  • Che al 12 minuto del 1° tempo l’arbitro provvedeva ad espellere il sig. STRAMBELLI NICOLA della società CANOSA CALCIO per aver stretto con forza il collo dell’avversario, ed il sig. DI JEVA STEFANO della società BARLETTA 1922, per aver reagito alla suddetta condotta colpendo l’avversario con un pugno al volto;
  • Che, a seguito di tali condotte, i componenti delle due panchine entravano sul terreno di gioco ingenerando un clima di tensione;
  • Che frattanto i sostenitori della società BARLETTA 1922 lanciavano sul campo per destinazione due
    bottigliette d’acqua senza colpire alcun soggetto; inoltre, alcuni dei predetti sostenitori si arrampicavano sulla recinzione;
  • Che nel contempo un sostenitore della società CANOSA CALCIO entrava sul terreno di gioco ma veniva
    prontamente bloccato da un calciatore della medesima società, che permetteva l’allontanamento
    dell’estraneo;
  • Che, dopo tali eventi, l’arbitro invitava le squadre a riprendere la gara, ma i dirigenti di entrambe le società, dopo essersi confrontati a lungo, comunicavano all’arbitro di non voler proseguire l’incontro, sicchè questi, al 22° minuto del primo tempo, decretava la fine della gara

Tanto premesso, visto ed applicato l’art.53 NOIF
DELIBERA

  • Di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le società, con il risultato di 0-3 in favore della società CANOSA CALCIO e di 3-0 in favore della società BARLETTA 1922;
  • Di comminare a carico della società BARLETTA 1922 l’ammenda di € 150,00 per i fatti di cui in premessa imputabili ai propri sostenitori;
  • Di comminare a carico della società CANOSA CALCIO l’ammenda di € 100,00 per l’ingresso in campo del proprio sostenitore;
  • Di squalificare sino al 15.9.2025 i calciatori STRAMBELLI NICOLA (CANOSA CALCIO) e DI JEVA STEFANO (BARLETTA 1922) per i fatti di cui in premessa.